| Articolo n° 1
Con Specifico Riferimento Agli Art. 7
e 45 Del Citato D.L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22, Si Intendono Per "Rifiuti
Speciali Sanitari Pericolosi" I Rifiuti Prodotti Nello Studio Non
Assimilabili Per Qualità Ai Rifiuti Urbani, e Rappresentati Dai
Rifiuti Provenienti Dalle Sale Di Medicazione E Dai Laboratori, Nonchè
Dai Rifiuti, Che A Giudizio Dei Competenti responsabili Sanitari Dello
Studio, Presentano Comunque Grave Pericolo Per La Salute Pubblica, D'Ora
In Avanti Denominati Più Brevemente Rifiuti Speciali.
Articolo n°2
La Ditta Si Impegna A Fornire I Mezzi
Per La Raccolta Dei Rifiuti Speciali Sanitari Pericolosi Di Cui Al Successivo
Articolo 2 E Ad Assicurarne Con Proprio Personale E Propri Veicoli Il
Trasporto Nei Luoghi In Cui Vengono Prodotti Dagli Impianti Di Smaltimento
Nel Rispetto Delle Disposizioni Di Cui Al Decreto Legislativo 5 Febbraio
1997 n. 22 E Alle Norme Ivi Espressamente Richiamate.
Le Operazione Sopra Indicate Saranno Effettuate Evitando Ogni Danno Alla
Incolumità, Al Benessere E Alla Sicurezza Della Collettività
E Dei Singoli, E Garantendo Il Rispetto Delle Esigenze Igienico-Sanitarie,
Così Da Prevenire L'insorgere Di Ogni Rischio Di Inquinamento Dell'Aria,
Dell'Acqua, Del Suolo E Del Sottosuolo. |